6’206.-- da loro dedotto in causa Anche questa censura è fondata. Non potendosi affermare l’avvenuta compensazione degli interessi della pretesa attorea con gli interessi di una corrispondente parte della pretesa dei convenuti -vi sarebbe comunque una discrepanza tra le date di decorrenza-, dal momento che i convenuti, come si è detto, non hanno richiesto interessi di sorta, si deve necessariamente concludere per una lacuna del giudizio impugnato. 4. L’accoglimento delle due prime censure dei ricorrenti comporta l’annullamento del lodo e il suo rinvio all’arbitro, senza che occorra più chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate.