Come precisato da dottrina e giurisprudenza, ciò non è il caso quando il tribunale arbitrale ha rigettato qualsiasi altra o più ampia conclusione delle parti, dato che in tal caso l’omissione dell’arbitro è da valutare ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA (DTF 102 Ia 493 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 63 ad art. 36). 3.1 Nel caso di specie la violazione della cennata norma risiederebbe, a mente dei ricorrenti, nel mancato esame della richiesta di interessi di mora al 5% dal 30 novembre 1980 sull’importo di fr. 6’206.-- da loro dedotto in causa Anche questa censura è fondata.