Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 54, n. 7 in fine). A titolo abbondanziale si può inoltre rilevare che l’aggiudicazione di interessi dal 1984 sull’importo in questione appare discutibile anche nel merito, trattandosi di una quantificazione di costi di riparazione effettuata alla fine del 1993, comprensiva perciò fino a quella data della rivalutazione dei costi dell’eliminazione di difetti appalesatisi molti anni prima. 3. Giusta l’art. 36 lit. c) CIA la nullità può essere invocata quando l’arbitro ha omesso di pronunciarsi su un punto della domanda che fa parte integrante della questione sottoposta a giudizio.