L’art. 36 lit. e) CIA prevede la possibilità di interporre ricorso per nullità del lodo allorché il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato, oppure un’altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta. 2.1 I ricorrenti ravvedono la violazione della norma in questione nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 su fr. 59’794.--. La censura è provvista di buon diritto. E’ in effetti indiscutibile che i convenuti né con la domanda riconvenzionale dell’8 maggio 1984, né con le conclusioni dell’11 luglio 1984 hanno postulato la corresponsione di interessi sulla somma richiesta per la riparazione dell’opera.