Dagli atti -questioni queste omesse dall’arbitro nel proprio giudizio-risulterebbe comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità, avendo essi scelto un idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico, ed avendo convocato una riunione di cantiere nel corso della quale -nonostante il contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori- i convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili mediante la riduzione del 40% della mercede per i lavori male eseguiti.