Il lodo sarebbe inoltre arbitrario ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e contenenti manifeste violazioni del diritto. In primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era responsabilità esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la responsabilità all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto imputabile a ingegneri, impresari, assuntori o terzi.