D. L’arbitro nel lodo del 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo. Sarebbe per contro data la loro responsabilità i difetti della facciata, mitigata dal fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e della tinteggiatura plastica, fr.