Essi non sarebbero nemmeno responsabili di eventuali difetti della casa, ascrivibili unicamente a colpa degli artigiani intervenuti sul cantiere Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta -per quanto qui di rilevanza- per l’aumento a fr. 137’000.-- formulato in sede di conclusioni della pretesa riconvenzionale per le spese di riparazione dei difetti. D. L’arbitro nel lodo del 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo.