{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-15_1995-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11456&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84e02cc531d18b04b106ce5741a7c100"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.1995 12.1994.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:01", "Checksum": "ac938d68550165a62c801f65f9139e86", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.1995 12.1994.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDagli atti -questioni queste omesse dall’arbitro nel proprio giudizio-risulterebbe comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità, avendo essi scelto un idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico, ed avendo convocato una riunione di cantiere nel corso della quale -nonostante il contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori- i convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili mediante la riduzione del 40% della mercede per i lavori male eseguiti.\nTale scelta dei convenuti libererebbe anche gli attori da ogni eventuale responsabilità, in particolare quella per l’insufficiente spessore del muro esterno, dato che l’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate avrebbe risolto ogni problema.\nIn ogni caso, la soluzione adottata dall’arbitro arricchirebbe indebitamente i convenuti, che già avrebbero beneficiato della riduzione del 40% dell’importo della fattura __________.\nVi sarebbe infine ulteriore arbitrio per il fatto che l’arbitro ha determinato il risarcimento in base alla più costosa delle tre soluzioni proposte dal perito, e ha inoltre trascurato la perizia presentata dagli attori e allestita dalla ditta __________.\nF. Delle osservazioni 25 gennaio 1995 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la reiezione del ricorso, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc.).\n2. L’art. 36 lit. e) CIA prevede la possibilità di interporre ricorso per nullità del lodo allorché il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato, oppure un’altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.\n2.1 I ricorrenti ravvedono la violazione della norma in questione nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 su fr. 59’794.--.\nLa censura è provvista di buon diritto.\nE’ in effetti indiscutibile che i convenuti né con la domanda riconvenzionale dell’8 maggio 1984, né con le conclusioni dell’11 luglio 1984 hanno postulato la corresponsione di interessi sulla somma richiesta per la riparazione dell’opera.\nAggiudicando in tali circostanze degli interessi sull’ammontare riconosciuto per la riparazione dell’opera, l’arbitro ha prolato un giudizio che va manifestamente oltre le richieste della parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 17; Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 54, n. 7 in fine).\nA titolo abbondanziale si può inoltre rilevare che l’aggiudicazione di interessi dal 1984 sull’importo in questione appare discutibile anche nel merito, trattandosi di una quantificazione di costi di riparazione effettuata alla fine del 1993, comprensiva perciò fino a quella data della rivalutazione dei costi dell’eliminazione di difetti appalesatisi molti anni prima.\n3. Giusta l’art. 36 lit. c) CIA la nullità può essere invocata quando l’arbitro ha omesso di pronunciarsi su un punto della domanda che fa parte integrante della questione sottoposta a giudizio.\nIl caso preso in esame da questo disposto è quello di una sentenza incompleta, il che presuppone che le parti sono giunte a delle conclusioni precise -o perlomeno a determinare con esattezza le questioni poste a giudizio- e che il tribunale arbitrale non ha integralmente deciso sulle stesse nel suo dispositivo.\nCome precisato da dottrina e giurisprudenza, ciò non è il caso quando il tribunale arbitrale ha rigettato qualsiasi altra o più ampia conclusione delle parti, dato che in tal caso l’omissione dell’arbitro è da valutare ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA (DTF 102 Ia 493 e segg.; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 63 ad art. 36).\n3.1 Nel caso di specie la violazione della cennata norma risiederebbe, a mente dei ricorrenti, nel mancato esame della richiesta di interessi di mora al 5% dal 30 novembre 1980 sull’importo di fr. 6’206.-- da loro dedotto in causa\nAnche questa censura è fondata.\nNon potendosi affermare l’avvenuta compensazione degli interessi della pretesa attorea con gli interessi di una corrispondente parte della pretesa dei convenuti -vi sarebbe comunque una discrepanza tra le date di decorrenza-, dal momento che i convenuti, come si è detto, non hanno richiesto interessi di sorta, si deve necessariamente concludere per una lacuna del giudizio impugnato.\n4. L’accoglimento delle due prime censure dei ricorrenti comporta l’annullamento del lodo e il suo rinvio all’arbitro, senza che occorra più chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate.\nNe consegue l’accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurarsi tenendo conto del fatto che non è stato necessario esaminare le altre più complesse censure di arbitrio sollevate dagli attori, seguono la soccombenza.\nPer i quali motivi,\nRichiamati l’art. 36 CIA e per le spese gli art. 147 e segg. CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. Il ricorso per nullità 30 novembre 1994 di __________ e __________ è accolto e di conseguenza il lodo 2 novembre 1994 dell’arbitro avv. __________ è annullato.\nII. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in:\na) la tassa di giustizia fr. 380.--\nb) spese fr. 20.--\nT o t a l e fr. 400.--\ngià anticipati dai ricorrenti, sono a carico dei convenuti.\nI convenuti in solido rifonderanno agli attori fr. 800.-- a titolo di ripetibili.\nIII. Intimazione a: - __________"}