{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-15_1995-04-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11456&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84e02cc531d18b04b106ce5741a7c100"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.1995 12.1994.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:01", "Checksum": "ac938d68550165a62c801f65f9139e86", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.1995 12.1994.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 30 novembre 1994 da\n|\n|\n__________ __________ rappr. Dallo studio legale __________ |\n|\n|\n|\nContro\n|\n|\nil lodo del 2 novembre 1994 pronunciato dall'arbitro unico avv. __________, nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti con petizione 26 marzo 1984 nei confronti di\n|\n|\n__________ __________ rappr. Dall'avv. __________ o\n|\ncon cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di fr. 6’206.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’architetto;\nDomanda avversata dai convenuti, che hanno postulato l’integrale reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 20’000.-- per minor valore dell’opera e all’assunzione delle spese di riparazione dei difetti per altri fr. 20’000.--, domanda aumentata a complessivi fr. 163’000.-- oltre interessi in sede di conclusioni;\nL’arbitro con il lodo impugnato ha parzialmente accolto sia la petizione che la riconvenzionale, condannando gli attori in solido a versare ai convenuti fr. 59’794.-- oltre interessi;\nRicorrente la parte attrice, che con ricorso del 30 novembre 1994 postula l’annullamento del querelato lodo;\nMentre i convenuti con osservazioni del 25 gennaio 1995 chiedono la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili.\nRichiamato il decreto 6 dicembre 1994 del Presidente della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione:\n1. - se deve essere accolto il ricorso per nullità\n2. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con contratto del 12 agosto 1978 i convenuti hanno incaricato gli attori delle prestazioni di architetto ed ingegnere necessarie alla costruzione di una casa di abitazione sul loro fondo n. __________di __________.\nOggetto della petizione 26 marzo 1984 è il saldo di fr. 6’206.-- oltre interessi della loro mercede, rimasto impagato.\nB. I convenuti nella risposta e riconvenzionale dell’8 maggio 1984 si sono opposti alla petizione.\nGli attori avrebbero svolto il loro mandato in maniera assai lacunosa. Da una parte vi sarebbe stato un sorpasso del 22,3% del preventivo dei costi di costruzione, allestito in maniera negligente, ed inoltre la casa sarebbe difettosa in conseguenza di carenze a livello progettuale e nella direzione dei lavori.\nNe conseguirebbe la responsabilità degli attori ai sensi della norma SIA 102, così che essi dovrebbero rifondere ai convenuti il pregiudizio da loro subito, provvisoriamente cifrato in fr. 20’000.-- di minor valore dell’opera e di fr. 20’000.-- per le spese di riparazione dei difetti.\nC. Gli attori, in risposta alla riconvenzionale, hanno giustificato l’aumento dei costi con la richiesta di modifiche dei progetti originari da parte dei convenuti, o con il fatto che questi non hanno direttamente eseguito parte dei lavori, così come invece era stato stabilito.\nEssi non sarebbero nemmeno responsabili di eventuali difetti della casa, ascrivibili unicamente a colpa degli artigiani intervenuti sul cantiere\nLe parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, eccezion fatta -per quanto qui di rilevanza- per l’aumento a fr. 137’000.-- formulato in sede di conclusioni della pretesa riconvenzionale per le spese di riparazione dei difetti.\nD. L’arbitro nel lodo del 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo.\nSarebbe per contro data la loro responsabilità i difetti della facciata, mitigata dal fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e della tinteggiatura plastica, fr. 66’000.--.\nDeducendo da tale importo il saldo della mercede degli attori, rimarrebbe perciò un credito dei convenuti di fr. 59’794.-- oltre interessi, importo oggetto del giudizio condannatorio.\nE. Con il presente ricorso per nullità gli attori chiedono l’annullamento del lodo invocando l’art. 36 lit. c), e) ed f) CIA.\nIl motivo di nullità di cui all’art. 36 lit. c) CIA risiederebbe nel fatto che l’arbitro non si è pronunciato sulla richiesta di interessi sulla propria mercede formulata dagli attori.\nLa violazione dell’art. 36 lit. e) CIA consisterebbe invece nell’aggiudicazione ai convenuti di interessi al 5% dall’8 maggio 1984 sull’importo a loro attribuito benché gli stessi non fossero stati richiesti.\nIl lodo sarebbe inoltre arbitrario ai sensi dell’art. 36 lit. f) CIA in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e contenenti manifeste violazioni del diritto.\nIn primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era responsabilità esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la responsabilità all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto imputabile a ingegneri, impresari, assuntori o terzi."}