Ne consegue l’ammissione anche in questo caso dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione, termine che nella fattispecie non risulta essersi compiuto. 4. In parziale accoglimento dell’appello, il convenuto sarà pertanto tenuto a versare a controparte fr. 10’110.90 oltre interessi. Le spese e le ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 28 novembre 1994 dell’avv. __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta.