3.3 Per quanto concerne l’attività dell’impresario costruttore, questa Camera, sulla base dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ha già avuto modo di stabilire che il credito dell’imprenditore edile per la costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO e ciò a prescindere dalla circostanza che l’edificazione dello stabile sia stata adempiuta da un solo imprenditore o da un’impresa generale facente capo a subappaltatori, l’attività propriamente manuale e tecnica essendo in questo caso dominata, o quanto meno compensata, “da un importante contributo intellettuale, organizzativo e amministrativo indispensabile per l’edificazione corretta