In questo senso il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (IICCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi e amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116;