Secondo il Tribunale federale l’unico criterio determinante in proposito è la natura dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (IICCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA).