L’art. 128 cifra 3 CO invocato dal convenuto prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”. 3.1 L’onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (Kummer, Commentario bernese, N. 165 ad art. 8 CC). Se viene invocato il compimento di un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, l’eccipiente è di conseguenza tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle premesse dell’applicabilità della noma eccezionale, alla quale egli fa riferimento (IICCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.). Nella fattispecie spetta perciò al convenuto dover fornire la prova della natura artigianale della prestazione dell’attrice.