La mancanza di una prova in tal senso va anche in questo caso a sfavore dell’appellante e convenuto, che da tale circostanza intendeva far valere dei diritti (art. 8 CC). 3. L’art. 128 cifra 3 CO invocato dal convenuto prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”. 3.1 L’onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (Kummer, Commentario bernese, N. 165 ad art. 8 CC).