cit., N. 2, 13 ad art. 78)- è inoltre rimasta allo stadio di puro parlato. 2.2.2 Con l’appello il convenuto ripropone inoltre la tesi sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era stato concesso per i lavori di __________. Tali considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati preliminari, sono tuttavia proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.