1). Tale conclusione si impone, tanto più che la stessa parte attrice non ha a suo tempo eccepito di falso quel documento, mentre la tesi secondo cui ella sarebbe incorsa in un errore di scritturazione nell’allestimento dello stesso, oltre che irritualmente proposta per la prima volta con le osservazioni all’appello -e pertanto proceduralmente irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.