rispettivamente è stato condonato come sconto. L’onere della prova circa l’esistenza di tali circostanze, che attestano la sua liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio 1992 in re H./C.). 2.2.1 Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il testo di un documento allestito da una parte equivale ad un’affermazione della stessa parte: quanto viene spontaneamente riconosciuto nello stesso cessa pertanto di essere un fatto contestato e vale come da lei ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. & K. SA in liq.). A giusta ragione, l’appellante chiede quindi che la pretesa di controparte venga diminuita di fr.