Il convenuto, dal canto suo, non ha contestato l’ammontare delle fatture, segnatamente eccependo che le opere fatturate non fossero state eseguite o lo fossero state solo in parte o ancora che gli importi esposti fossero eccessivi. Ne discende che l’esistenza e l’ammontare delle fatture devono ritenersi provate. 2.2 L’appellante ritiene per contro che il saldo di fr. 28’360.90, che controparte considera insoluto, in realtà non costituisca un debito, atteso che l’importo è stato parzialmente pagato (fr. 10'000.--), rispettivamente è stato condonato come sconto.