Nel giudizio sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze. 2. Prima di esaminare specificatamente la questione dei termini di prescrizione applicabili alle pretese della parte attrice, si tratterà di stabilire esattamente quale sarà il credito che potrà eventualmente esserle riconosciuto. 2.1 In virtù dell’art. 8 CC, l’onere della prova circa l’esistenza di una pretesa creditoria, incombe a chi intende far valere tale pretesa.