Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 72): ciò significa che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese e ripetibili. Nel giudizio sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze. 2.