H. Delle osservazioni 20 gennaio 1995 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. Dando seguito alla richiesta formulata dall’appellante in via preliminare nel gravame, questa Camera, sulla base delle argomentazioni già addotte dal Pretore nel giudizio 7 dicembre 1993 -che trovano applicazione per analogia- conferma la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. IICCA 57/95).