G. Con appello 28 novembre 1994 il convenuto ha chiesto in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Con la richiesta di congiunzione l’appellante postula che, contrariamente da quanto fatto dal Pretore, questa Camera emani un solo giudizio, imponendo quindi una sola tassa di giustizia e una sola indennità per ripetibili.