1’000.- e le ripetibili di fr. 2’000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie alle pretese dell’attrice si applicasse la prescrizione decennale e non quella quinquennale, visto e considerato che i lavori di ristrutturazione dei due rustici non erano qualificabili come artigianali: ne discendeva che la richiesta attorea non era prescritta. Non avendo il convenuto provato di aver saldato le fatture, la cui entità per altro era rimasta incontestata, la domanda dell’attrice è stata integralmente accolta, tranne per il saggio degli interessi che è stato riconosciuto nella misura del 5%.