Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza e ha decretato la congiunzione di questa causa con quella di cui all’inc. 54/91. Nei memoriali conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte. F. Con sentenza 7 novembre 1994 il Pretore ha accolto la petizione e di conseguenza condannato il convenuto al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi, somma per cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano 1. circondario (doc. F), mettendo infine a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le ripetibili di fr.