D. Mentre in replica l’attrice si è limitata a contestare le tesi di controparte ed in particolare l’applicazione nel caso concreto della prescrizione quinquennale, nella duplica il convenuto ha dapprima fatto notare nella documentazione allegata da controparte una discordanza tra gli acconti da lui versati (doc. 1 e D); a suo parere, il riconoscimento delle pretese attoree sarebbe infine escluso per la carente progettazione riscontrata e per l’assenza di una direzione lavori. E. Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza e ha decretato la congiunzione di questa causa con quella di cui all’inc.