C. Con risposta 3 settembre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione, protestando spese e ripetibili. In via preliminare, dopo aver sollevato l’eccezione di litispendenza -con riferimento alla causa inc. 54/91- e quella di prescrizione, asserendo che nel caso di specie ai crediti dell’attrice si applicava la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 128 cifra 3 CO, dato che si trattava di lavori artigianali, egli si oppone alla congiunzione delle due procedure. Nel merito, egli osserva che le fatture esposte dalla controparte sono state regolarmente pagate;