{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-14_1995-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11455&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0f0207e986f8cd5d838e406c2db7a90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:41", "Checksum": "b8207d3bd2e18a27f710186d2b148916", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe medesime considerazioni valgono evidentemente nel caso, come quello in esame, in cui l’attrice ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione in due rustici con una spesa complessiva di poco inferiore a fr. 300’000.- (doc. C e D; Rep. 1984 p. 145): non va infatti dimenticato che anche in questo caso l’attrice ha agito in pratica come un’impresa generale, portando a termine in particolare le opere da capomastro, da tagliapietre, da carpentiere, da gessatore, sottofondi per pavimenti, canalizzazione fosse, muri di sostegno e sistemazione esterna (doc. I); l’attrice ha altresì curato la direzione lavori, ha svolto le mansioni di architetto (doc. I), per i suoi interventi ha dovuto allestire numerosi piani (doc. J-Q e Z) -anche se poi la particolarità dell’intervento ne ha limitato l’uso- ha fatto capo nel limite del possibile a macchinari (menzi muck, duper, betumiera, impianto cantiere e nastro trasportatore); il tutto, in due cantieri che sono rimasti aperti per oltre sei mesi (cfr. al proposito le testimonianze __________ e __________).\nIn tali circostanze, il fatto che, per le limitate dimensioni dell’immobile, sul cantiere lavoravano al massimo quattro operai, non può bastare per ritenere artigianali le opere eseguite.\nNe consegue l’ammissione anche in questo caso dell’applicabilità del termine decennale di prescrizione, termine che nella fattispecie non risulta essersi compiuto.\n4. In parziale accoglimento dell’appello, il convenuto sarà pertanto tenuto a versare a controparte fr. 10’110.90 oltre interessi.\nLe spese e le ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 28 novembre 1994 dell’avv. __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:\n1. La petizione è parzialmente accolta.\nIl convenuto è condannato a versare alla __________ l’importo di fr. 10’110.90 oltre interessi al 5% a far capo dal 14 febbraio 1991.\n2. Per tali importi è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________dell’UE di Lugano\n3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano per metà a suo carico e per l’altra metà sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in\na) tassa di giustizia fr. 780.-\nb) spese fr. 20.-\nTotale fr. 800.-\nda anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per metà e per l’altra metà vanno caricate alla parte appellata, compensate le ripetibili di appello.\nIII. Intimazione a: __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}