{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-14_1995-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11455&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0f0207e986f8cd5d838e406c2db7a90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:41", "Checksum": "b8207d3bd2e18a27f710186d2b148916", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2.2.2 Con l’appello il convenuto ripropone inoltre la tesi sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era stato concesso per i lavori di __________.\nTali considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati preliminari, sono tuttavia proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.\n2.2.3 L’appellante ritiene infine che controparte non avrebbe provato la sua pretesa, il che sarebbe pure provato dal fatto che dal 1983 al 1987 essa non sollecitò in alcun modo il convenuto e dal fatto che quest’ultimo non risultava più nella contabilità dell’attrice.\nMentre la circostanza secondo cui il convenuto non era più registrato tra i debitori dell’attrice non è assolutamente vera (cfr. doc. V e W), il fatto che l’attrice abbia atteso fino al 1987 per chiedere il saldo della fattura non risulta determinante: il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che un creditore attenda a far valere una pretesa entro il termine di prescrizione non costituisce di per sé stesso un motivo per ammettere l’esistenza di un abuso di diritto da parte sua, a meno che naturalmente altre circostanze parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF 116 II 431, 94 II 41). Ora, nella fattispecie il convenuto si è limitato ad asserire che la richiesta del saldo è avvenuta per ripicca, poiché egli, a sua volta, avrebbe “osato” fatturare le sue prestazioni legali e notarili: poiché tuttavia le parti non hanno ritenuto opportuno illustrare i motivi per cui i rapporti tra di loro si sono modificati (risposta p. 4 e replica p. 4), non si può ora rimproverare al giudice per non essere stato in grado di valutare se la fatturazione sia avvenuta per ripicca o per altri motivi che potrebbero eventualmente costituire un abuso di diritto. La mancanza di una prova in tal senso va anche in questo caso a sfavore dell’appellante e convenuto, che da tale circostanza intendeva far valere dei diritti (art. 8 CC).\n3. L’art. 128 cifra 3 CO invocato dal convenuto prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”.\n3.1 L’onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (Kummer, Commentario bernese, N. 165 ad art. 8 CC). Se viene invocato il compimento di un termine di prescrizione più breve di quello ordinario, l’eccipiente è di conseguenza tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle premesse dell’applicabilità della noma eccezionale, alla quale egli fa riferimento (IICCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R.).\nNella fattispecie spetta perciò al convenuto dover fornire la prova della natura artigianale della prestazione dell’attrice.\n3.2 La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF 109 II 115, 109 II 431; IICCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R., 18 maggio 1994 in re F. R. SA/Z.).\nSecondo il Tribunale federale l’unico criterio determinante in proposito è la natura dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso il lavoro d’artigiano è caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (IICCA 6 dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi e amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; IICCA 6 luglio 1988 in re Z./A. R. SA, 3 settembre 1991 in re R. SA/S. SA, 5 novembre 1993 in re V. SA/R., 18 maggio 1994 in re F. R. SA/Z.; Vaucher, La prescription des actions des artisans pour leur travail, in JDT 1963 I p. 230 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1985, N. 871 e segg.).\n3.3 Per quanto concerne l’attività dell’impresario costruttore, questa Camera, sulla base dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ha già avuto modo di stabilire che il credito dell’imprenditore edile per la costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO e ciò a prescindere dalla circostanza che l’edificazione dello stabile sia stata adempiuta da un solo imprenditore o da un’impresa generale facente capo a subappaltatori, l’attività propriamente manuale e tecnica essendo in questo caso dominata, o quanto meno compensata, “da un importante contributo intellettuale, organizzativo e amministrativo indispensabile per l’edificazione corretta e razionale del fabbricato” (cfr. IICCA 6 luglio 1988 in re Z. /A. R. SA; DTF 109 II 116, 98 II 184; Rep. 1984 p. 145; Becker, Commentario bernese, 1941, N. 9 ad art. 128 CO; Oser/Schönenberger, Commentario zurighese, N. 7 ad art. 128 CO)."}