{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-14_1995-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11455&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0f0207e986f8cd5d838e406c2db7a90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:41", "Checksum": "b8207d3bd2e18a27f710186d2b148916", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. Con appello 28 novembre 1994 il convenuto ha chiesto in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.\nCon la richiesta di congiunzione l’appellante postula che, contrariamente da quanto fatto dal Pretore, questa Camera emani un solo giudizio, imponendo quindi una sola tassa di giustizia e una sola indennità per ripetibili.\nNel merito egli riformula la tesi secondo cui nel caso di specie sia applicabile la prescrizione quinquennale, ritenuto come l’attrice abbia svolto un’attività artigianale. Quanto alla sussistenza del debito, il Pretore non ha tenuto conto degli acconti non registrati dall’attrice, non ha speso una parola sui motivi per cui l’attrice ha atteso così tanto tempo prima di sollecitare il saldo delle fatture, né ha chiarito perché il convenuto sia stato stralciato dai libri contabili dell’attrice o ancora perché per __________ non fu concesso nessuno sconto.\nH. Delle osservazioni 20 gennaio 1995 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.\nConsiderando\nin diritto\n1. Dando seguito alla richiesta formulata dall’appellante in via preliminare nel gravame, questa Camera, sulla base delle argomentazioni già addotte dal Pretore nel giudizio 7 dicembre 1993 -che trovano applicazione per analogia- conferma la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. IICCA 57/95).\nL’appellante sembra invero rimproverare al primo giudice -e per questo motivo riformula tale richiesta in sede di appello- di aver violato il principio dell’economia processuale per il fatto di aver emesso due sentenze con due giudizi su tasse e spese, nonché duplice assegnazione di ripetibili. Ora, nel caso di specie, il principio dell’economia processuale non è tuttavia stato violato (Rep. 1990 p. 272), in quanto la congiunzione ha permesso di effettuare una sola istruttoria, ciò che ha indubbiamente comportato una riduzione delle spese giudiziarie. Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 72): ciò significa che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese e ripetibili.\nNel giudizio sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata e dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze.\n2. Prima di esaminare specificatamente la questione dei termini di prescrizione applicabili alle pretese della parte attrice, si tratterà di stabilire esattamente quale sarà il credito che potrà eventualmente esserle riconosciuto.\n2.1 In virtù dell’art. 8 CC, l’onere della prova circa l’esistenza di una pretesa creditoria, incombe a chi intende far valere tale pretesa.\nNella fattispecie l’attrice sostiene di essere creditrice del convenuto in conseguenza di due contratti di appalto, relativi alla ristrutturazione di due rustici a __________ e a __________, il cui saldo non è stato ancora soluto: a riprova dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa ella ha versato agli atti tutta una serie di fatture, nonché un conteggio riassuntivo delle stesse (doc. C e D). Il convenuto, dal canto suo, non ha contestato l’ammontare delle fatture, segnatamente eccependo che le opere fatturate non fossero state eseguite o lo fossero state solo in parte o ancora che gli importi esposti fossero eccessivi.\nNe discende che l’esistenza e l’ammontare delle fatture devono ritenersi provate.\n2.2 L’appellante ritiene per contro che il saldo di fr. 28’360.90, che controparte considera insoluto, in realtà non costituisca un debito, atteso che l’importo è stato parzialmente pagato (fr. 10'000.--), rispettivamente è stato condonato come sconto.\nL’onere della prova circa l’esistenza di tali circostanze, che attestano la sua liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio 1992 in re H./C.).\n2.2.1 Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il testo di un documento allestito da una parte equivale ad un’affermazione della stessa parte: quanto viene spontaneamente riconosciuto nello stesso cessa pertanto di essere un fatto contestato e vale come da lei ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. & K. SA in liq.).\nA giusta ragione, l’appellante chiede quindi che la pretesa di controparte venga diminuita di fr. 10’000.-, atteso che dalla documentazione allegata dall’attrice risulta che quest’ultima ha omesso di registrare nel conteggio di cui al doc. D due acconti di fr. 5’000.- ciascuno, pagamenti avvenuti il 6 giugno e il 23 novembre 1981 (cfr. doc. 1).\nTale conclusione si impone, tanto più che la stessa parte attrice non ha a suo tempo eccepito di falso quel documento, mentre la tesi secondo cui ella sarebbe incorsa in un errore di scritturazione nell’allestimento dello stesso, oltre che irritualmente proposta per la prima volta con le osservazioni all’appello -e pertanto proceduralmente irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 13 ad art. 78)- è inoltre rimasta allo stadio di puro parlato."}