{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-14_1995-02-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11455&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c0f0207e986f8cd5d838e406c2db7a90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:41", "Checksum": "b8207d3bd2e18a27f710186d2b148916", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.1995 12.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 febbraio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. 78/91 (congiunto con l'inc. no. 54/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 24 giugno 1991 da\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale avv. __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\navv. __________\n|\ncon cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi al 6% e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano 1. circondario (saldo della mercede dell’appaltatore);\ndomande avversate dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 7 novembre 1994 si è così pronunciato:\n1. La petizione è accolta.\nIl convenuto è condannato a versare alla __________ l’importo di fr. 20’110.90 oltre interessi al 5% a far capo dal 14 febbraio 1991.\n2. Per tali importi è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________dell’UE di Lugano\n3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico del convenuto che rifonderà a controparte fr. 2’000.- di ripetibili.\nAppellante il convenuto, che con atto di appello del 28 novembre 1994 chiede in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;\nmentre la parte attrice con osservazioni del 20 gennaio 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.\nLetti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,\nRitenuto\nin fatto\nA. L’avvocato __________, qui convenuto, è proprietario di due rustici siti rispettivamente nei Comuni di __________ e di __________.\nNegli anni 1981-1983 egli fece eseguire dalla società __________, qui attrice, importanti lavori di ristrutturazione per entrambi gli immobili, per una spesa complessiva di fr. 298’997.-.\nB. Con petizione 24 giugno 1991 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi al 6% dal 14 febbraio 1991 a saldo delle opere eseguite a __________ e a __________.\nIn realtà, il saldo a suo favore ammonterebbe a fr. 28’360.90 (cfr. doc. C e D); in questa sede l’attrice ha tuttavia limitato la sua richiesta a fr. 20’110.90, atteso che la rimanenza di fr. 8’250.-, che lei ritiene compensata da un credito di pari importo vantato dall’avv. __________ nei suoi confronti per prestazioni legali e notarili, è oggetto di un’altra causa (inc. 54/91 della medesima Pretura): vista la connessione tra le due procedure, ne chiede preliminarmente la congiunzione.\nC. Con risposta 3 settembre 1991 il convenuto si è opposto alla petizione, protestando spese e ripetibili.\nIn via preliminare, dopo aver sollevato l’eccezione di litispendenza -con riferimento alla causa inc. 54/91- e quella di prescrizione, asserendo che nel caso di specie ai crediti dell’attrice si applicava la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 128 cifra 3 CO, dato che si trattava di lavori artigianali, egli si oppone alla congiunzione delle due procedure.\nNel merito, egli osserva che le fatture esposte dalla controparte sono state regolarmente pagate; la richiesta di saldo sarebbe inoltre contraria al principio della buona fede, in quanto avvenuta per ritorsione dopo che egli aveva a sua volta chiesto il pagamento degli onorari per prestazioni legali e notarili.\nD. Mentre in replica l’attrice si è limitata a contestare le tesi di controparte ed in particolare l’applicazione nel caso concreto della prescrizione quinquennale, nella duplica il convenuto ha dapprima fatto notare nella documentazione allegata da controparte una discordanza tra gli acconti da lui versati (doc. 1 e D); a suo parere, il riconoscimento delle pretese attoree sarebbe infine escluso per la carente progettazione riscontrata e per l’assenza di una direzione lavori.\nE. Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha respinto l’eccezione di litispendenza e ha decretato la congiunzione di questa causa con quella di cui all’inc. 54/91.\nNei memoriali conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.\nF. Con sentenza 7 novembre 1994 il Pretore ha accolto la petizione e di conseguenza condannato il convenuto al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi, somma per cui ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano 1. circondario (doc. F), mettendo infine a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le ripetibili di fr. 2’000.-.\nIl giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie alle pretese dell’attrice si applicasse la prescrizione decennale e non quella quinquennale, visto e considerato che i lavori di ristrutturazione dei due rustici non erano qualificabili come artigianali: ne discendeva che la richiesta attorea non era prescritta. Non avendo il convenuto provato di aver saldato le fatture, la cui entità per altro era rimasta incontestata, la domanda dell’attrice è stata integralmente accolta, tranne per il saggio degli interessi che è stato riconosciuto nella misura del 5%. Le eccezioni in punto alla qualità dei lavori non sono state esaminate, in quanto irritualmente sollevate solo in sede di conclusioni."}