Questa Camera conclude comunque per la non causalità dell’attività mediatoria dell’attore, così come esposto nei considerandi. Ne conseguono l’accoglimento dell’appello e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 24 novembre 1994 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 31 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione 10 giugno 1991 di __________ è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr.