B datato 4 marzo 1989, a pochi giorni prima (punto 7, pag. 4), e solo con le conclusioni (pag. 2) e con le osservazioni all’appello (pag. 2), e perciò tardivamente (art. 78 CPC) egli fa risalire l’esistenza del contratto al 1988. D’altra parte siffatta irricevibile tesi è rimasta priva di prove, non potendosi automaticamente ammettere che l’attività dell’attore anteriore al marzo 1989 fosse conseguente al conferimento di un corrispondente mandato da parte del convenuto. Questa Camera conclude comunque per la non causalità dell’attività mediatoria dell’attore, così come esposto nei considerandi.