Da una parte lo stesso attore in sede di petizione situa al contratto all’11 marzo 1989 (punti 1 e 2, pag. 1 e 2), o, con riferimento al doc. B datato 4 marzo 1989, a pochi giorni prima (punto 7, pag. 4), e solo con le conclusioni (pag. 2) e con le osservazioni all’appello (pag. 2), e perciò tardivamente (art. 78 CPC) egli fa risalire l’esistenza del contratto al 1988. D’altra parte siffatta irricevibile tesi è rimasta priva di prove, non potendosi automaticamente ammettere che l’attività dell’attore anteriore al marzo 1989 fosse conseguente al conferimento di un corrispondente mandato da parte del convenuto.