D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mediazione, ha accertato che l’attore avrebbe effettivamente svolto un ruolo decisivo per il perfezionamento della vendita dei fondi del convenuto, mentre sarebbe irrilevante il fatto che egli si sarebbe impegnato in tal senso prima ancora di vedersi conferire il mandato di mediazione dal convenuto. Il contratto di mediazione, secondo logica e secondo gli indizi emersi in sede istruttoria, sarebbe da intendere nel senso che la provvigione, come sostenuto dall’attore, avrebbe dovuto essere calcolata unicamente in base al prezzo del terreno posto in zona edificabile.