{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-12_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11454&nX40_KEY=4711565&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b59b7c0c3f2313f276abeae6ded1d33"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["12.1994.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:25", "Checksum": "6827d649d7b98641c0909cedba3f1952", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.3 Nulla modifica il fatto che la possibilità di acquisto fosse precedentemente nota solo al comproprietario __________ e non anche al qui convenuto: dovendosi negare l’esistenza di un nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione la vendita della quota di comproprietà del di lui padre, non si vede come potrebbe essere ammessa siffatta causalità per la vendita della quota del convenuto, atteso che è pacifico che l’interesse all’acquisto del gruppo rappresentato dal __________ era dato solo in ordine a tutte le quote di comproprietà dei fondi in questione.\nIn altri termini, anche se l’indicazione della possibilità di vendita fornita dall’attore al convenuto appare essere stata soggettivamente rilevante per il convenuto, in quanto per lui nuova ed utile, oggettivamente essa si rileva priva di causalità, poiché non frutto di una corretta attività mediatoria dell’attore, ma di informazioni che l’attore sapeva essere fin dall’inizio destinate al convenuto dal __________, e indebitamente trattenute dal padre dell’attore.\n3.4 Secondo i dettami della buona fede, ci si sarebbe in effetti dovuti attendere che il comproprietario __________ mettesse al corrente il convenuto del fatto che vi erano seri interessati all’acquisto, così che, ovviamente, non vi sarebbe stato motivo di stipulare alcun contratto di mediazione.\nNe consegue che quand’anche si volesse giungere alla conclusione che il convenuto è debitore dell’attore di una mercede mediatoria, il convenuto potrebbe considerare la possibilità di rivalersi sul di lui padre.\n3.5 Nemmeno può infine essere ammessa -per quanto rilevante- l’esistenza tra le parti di un contratto di mediazione in un periodo anteriore al marzo del 1989.\nDa una parte lo stesso attore in sede di petizione situa al contratto all’11 marzo 1989 (punti 1 e 2, pag. 1 e 2), o, con riferimento al doc. B datato 4 marzo 1989, a pochi giorni prima (punto 7, pag. 4), e solo con le conclusioni (pag. 2) e con le osservazioni all’appello (pag. 2), e perciò tardivamente (art. 78 CPC) egli fa risalire l’esistenza del contratto al 1988.\nD’altra parte siffatta irricevibile tesi è rimasta priva di prove, non potendosi automaticamente ammettere che l’attività dell’attore anteriore al marzo 1989 fosse conseguente al conferimento di un corrispondente mandato da parte del convenuto.\nQuesta Camera conclude comunque per la non causalità dell’attività mediatoria dell’attore, così come esposto nei considerandi.\nNe conseguono l’accoglimento dell’appello e la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 24 novembre 1994 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 31 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:\n1. La petizione 10 giugno 1991 di __________ è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 2’200.-- per ripetibili.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 580.--\nb) spese fr. 20.--\nT o t a l e fr. 600.--\ngià anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente Il segretario"}