{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-12_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11454&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b59b7c0c3f2313f276abeae6ded1d33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:12", "Checksum": "125407042f74dfdab9d356b69f823ef6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364 ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417).\nI suddetti principi sono evidentemente validi anche allorché le parti hanno inteso esplicitare un contenuto contrattuale simulato, allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO e titolo marginale all’art. 18 CO; II CCA 24 marzo 1994 in re C./C. e llcc.).\n2. Nonostante il testo del contratto (doc. A, pag. 1) sembri dar corpo alla tesi del convenuto, in quanto si limita a menzionare un prezzo minimo di vendita di fr. 350.-- al mq, senza precisare se questo debba valere per l’intera superficie dei fondi o solo per la parte edificabile, sono le stesse parti contrattuali ad esplicitare la loro reale e divergente volontà contrattuale nel conteggio da loro sottoscritto 3 giorni dopo la firma del contratto (doc. A, pag. 2).\nIn tale conteggio è innanzitutto indicato che al presunto prezzo unitario di fr. 380.-- al mq corrisponde un importo complessivo di fr. 539’800.--, il che, come rettamente rileva il Pretore, è vero solo qualora detto prezzo unitario sia applicato solo alla porzione edificabile e la porzione di bosco venga valutata fr. 10.-- al mq.\nMa ciò che è più importante è che dal conteggio in esame si evince direttamente che nel caso -in concreto verificatosi- in cui fosse stato conseguito un prezzo di vendita complessivo di fr. 539’800.-- all’attore sarebbe stata dovuta una provvigione, dalla quale era da dedurre la somma di fr. 3’061.-- in conseguenza dell’incidenza dell’imposta sul maggior valore immobiliare, così come pattuito nel contratto di mediazione (doc. A, pag. 1, ultime tre righe).\nE’ perciò malvenuto il convenuto nell’affermare che il prezzo di vendita di complessivi fr. 539’800.--, pur se corrispondente a fr. 348.03 al mq ritenuta l’intera superficie dei fondi, non darebbe diritto ad alcuna provvigione, potendosi evincere l’esatto contrario dal conteggio del 14 marzo 1989, che vale quale interpretazione autentica (o al limite quale modifica) del contratto di mediazione sottoscritto solo tre giorni prima.\nNon essendo l’importo richiesto dall’attore contestato in quanto tale, ne deve conseguire la reiezione di questa prima censura del convenuto.\n3. Il convenuto nega che la vendita dei fondi possa essere ricondotta all’operato del mediatore.\n3.1 Dalla decisiva deposizione di __________, co-acquirente dei fondi in questione (cfr. doc. 2), si evince con tutta la necessaria chiarezza che egli, quale rappresentante del gruppo acquirente, ha trattato tutto l’affare “prevalentemente” con l’attore: è stato l’attore a dare al __________ “le indicazioni del caso” e a svolgere con lui tutta la trattativa che ha portato al consenso sul prezzo di vendita.\nCiò nonostante, non è stato l’attore a far nascere negli acquirenti l’intenzione di acquistare (__________afferma che si è trattato di un’idea di __________, membro del gruppo acquirente), e nemmeno si può ammettere che sia stato l’attore a reperire i futuri acquirenti, essendosi il __________ -e questo mesi prima della stipula del contratto di mediazione-rivolto direttamente a ____________________ comproprietario dei fondi e padre dell’attore, il quale gli disse di rivolgersi “direttamente” al figlio.\n3.2 Ora, se è ben vero che secondo dottrina e giurisprudenza non occorre che l’attività del mediatore sia stata la causa esclusiva o la causa diretta che ha portato alla definizione del contratto, bastando al contrario anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; DTF 84 II 545 e riferimenti; II CCA 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc., 30 giugno 1992 in re B./B.; Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo, 1986, pag. 84 e segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 512), è d’altra parte vero che la prestazione del mediatore consiste in ultima analisi proprio nel procurare delle persone disposte a contrattare con il mandante e/o (a seconda del tipo di mediazione stipulato) nel determinarle a stipulare con il mandante (Gautschi, Berner Kommentar, n. 11b ad art. 412 CO).\nIn assenza di queste determinanti prestazioni del mediatore non è più lecito ritenere l’esistenza di un adeguato nesso causale tra la sua attività e la stipulazione del negozio mediato (art. 413 cpv. 1 CO).\nQuesto avviene anche nella specie: il fatto che l’interesse all’acquisto del gruppo di acquirenti facente capo al __________ era già noto al comproprietario __________ prima dell’intervento del mediatore esclude l’esistenza dell’indispensabile nesso causale tra l’attività del mediatore e la conclusione del negozio mediato (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, Basilea, 1992, n. 8 ad art. 413 CO; Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, Losanna, 1994, pag. 439; Antognazza, Voraussetzungen der Mäklerprovision, Winterthur, 1965, pag. 31-33; Schweiger, opera citata, pag. 83 e segg.)."}