{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-12_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11454&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b59b7c0c3f2313f276abeae6ded1d33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:12", "Checksum": "125407042f74dfdab9d356b69f823ef6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.12\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 giugno 1991 da\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19’724.-- oltre interessi a titolo di mercede del mediatore;\nDomanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 ottobre 1994 ha accolto;\nAppellante il convenuto, che con atto di appello del 24 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;\nMentre l’attore con osservazioni del 9 gennaio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto\nA. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 19’724.-- relativa alla vendita avvenuta il 22 marzo 1989 dei fondi n. __________ e __________di __________ di cui il convenuto era comproprietario in ragione di 1/2.\nSarebbe stato pattuito che l’attore avrebbe ricevuto a titolo di mercede di mediazione la parte di prezzo eccedente fr. 350.-- al mq per la parte edificabile del fondo. L’altro comproprietario, padre dell’attore, avrebbe regolarmente pagato la sua parte di mercede, mentre il convenuto rifiuterebbe senza motivo di onorare il contratto a suo tempo sottoscritto (doc. A).\nB. Nel proprio allegato di risposta il convenuto si è opposto alla petizione.\nEgli avrebbe effettivamente concluso un contratto di mediazione con l’attore, ma avrebbe inteso riconoscere quale mercede mediatoria la parte di prezzo eccedente fr. 350.-- al mq per l’intero fondo, e non solo la parte edificabile.\nIl prezzo complessivo realizzato sarebbe stato di fr. 539’800.-- per una superficie totale di 1’551 mq, importo equivalente ad un prezzo unitario di fr. 348.03 al mq, con il che nulla sarebbe dovuto al mediatore.\nIl medesimo risultato si imporrebbe però anche per il fatto che l’attore non ha trovato l’acquirente del fondo e non è stato attivo nelle trattative.\nC. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.\nD. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mediazione, ha accertato che l’attore avrebbe effettivamente svolto un ruolo decisivo per il perfezionamento della vendita dei fondi del convenuto, mentre sarebbe irrilevante il fatto che egli si sarebbe impegnato in tal senso prima ancora di vedersi conferire il mandato di mediazione dal convenuto.\nIl contratto di mediazione, secondo logica e secondo gli indizi emersi in sede istruttoria, sarebbe da intendere nel senso che la provvigione, come sostenuto dall’attore, avrebbe dovuto essere calcolata unicamente in base al prezzo del terreno posto in zona edificabile.\nDovendosi ammettere che il prezzo di vendita è stato di fr. 380.-- al mq per la parte edificabile e di fr. 10.-- al mq per la parte di bosco, ne conseguirebbe la fondatezza della pretesa dell’attore.\nE. Con tempestivo gravame datato 24 novembre 1994 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, riproponendo ed ampliando le motivazioni già esposte nella procedura di prime cure.\nF. Nelle osservazioni del 9 gennaio 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.\nConsiderato\nin diritto\n1. Per l’art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l’art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.\nQuando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132).\nNe consegue in particolare che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 290).\nSe applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).\nIn caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51)."}