Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 24 novembre 1994 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1’750.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1’800.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’400.-- per ripetibili di appello. III. L’appello adesivo 30 dicembre 1994 di __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 5 della sentenza 3 novembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente: 5. La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr.