Risulta fondata anche la censura riguardante la determinazione delle ripetibili, ingiustificatamente inferiore al minimo stabilito dalla TOA e da rettificare perciò in fr. 4’880.-- in applicazione del tasso medio dell’8% al valore di causa di fr. 61’000.-- (art. 9 TOA). Ne consegue l’accoglimento dell’appello adesivo, per il quale, stante l’assenza di opposizione da parte della convenuta ed essendo il vizio della sentenza impugnata non ascrivibile al suo comportamento, si giustifica di prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e di caricare le ripetibili allo Stato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I.