risposta peritale n. 5). 6. Nessuna modifica a questa situazione può derivare dal fatto che la convenuta per fondare la propria richiesta di risarcimento del danno ha invocato in alternativa all’art. 368 CO la norma generale dell’art. 97 CO, essendo tale richiamo alternativo considerato inammissibile dalla giurisprudenza (DTF 117 II 553). Ne consegue la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto. 7. L’attrice si aggrava adesivamente contro la determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili della riconvenzionale. 7.1