9) relativa all’integrale sostituzione dell’opera fornita dall’attrice. Una simile pretesa sarebbe per principio concepibile se l’opera dell’attrice fosse così gravemente difettosa da dover essere ricusata ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, ma da un lato la stessa convenuta, che si è sempre espressa impropriamente in termini di “risarcimento danni”, non ha mai dichiarato di voler ricusare l’opera dell’attrice, se non, tardivamente, con l’appello (pag. 9), mentre d’altro lato non è comunque emersa l’esistenza di vizi dell’opera tali da giustificare la sua ricusa (in senso contrario: risposta peritale n. 5). 6.