932.-- in relazione alla fattura 10 marzo 1988 di __________ (doc. 8). A parte il fatto che per un preteso danno sistemato in tale data è addirittura evidente la tardività delle lamentele della convenuta, dal documento in questione non si evince in alcun modo in cosa consisterebbe il preteso difetto, non trovando alcun riscontro l’importo di fr. 932.-- e non avendo del resto la convenuta fornito spiegazione veruna sul tema. 5.3 E’ da respingere infine anche la pretesa di fr. 70’580.-- attestata dall’offerta del 23 giugno 1989 della __________ (doc. 9) relativa all’integrale sostituzione dell’opera fornita dall’attrice.