II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./__________). 4. Nel caso di specie la convenuta ammette che la ditta attrice ha fornito la propria opera in data 11 dicembre 1987 (risposta, pag. 4), mentre la fatturazione è avvenuta il 21 dicembre 1987 (doc. C). Solo il 20 ottobre 1988 ha avuto luogo un sopralluogo in loco, in occasione del quale l’attrice ha avuto modo di prendere visione dei difetti lamentati dalla convenuta, difetti per i quali essa ha comunque declinato (“mit Ausnahme des geringfügigen Mangels bei den Tauchbecken”) ogni responsabilità (doc. 6). Manca però in atti qualsivoglia prova dell’avvenuta, tempestiva notifica dei difetti discussi nel cennato sopralluogo: