Nel caso di specie, non solo le parti non risultano affatto avere pattuito l’applicazione delle norme SIA, ma anche se così fosse, esse vi avrebbero di fatto rinunciato omettendo di farne menzione negli allegati introduttivi. Sarebbe infine in ogni caso irricevibile poiché tardiva la loro invocazione da parte della convenuta in sede di conclusioni (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2). La fattispecie deve perciò essere giudicata solo in base alle norme del CO. 2.