La convenuta, per la prima volta in sede di conclusioni ed ora in questa sede, invoca l’applicazione di determinati articoli della norma SIA 118. Il richiamo è manifestamente privo di fondamento. Le norme SIA, infatti, divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze. L’applicabilità può tuttavia essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; II CCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M.;