D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato l’esistenza di difetti riconducibili alla messa in opera dei bagni turchi in questione. Essendo tuttavia la costruzione dello zoccolo e del canale di ventilazione, e gli allacciamenti all’acqua e alla corrente elettrica di competenza della committente, si tratterebbe di difetti causati dalla convenuta stessa, così che essi non potrebbero essere opposti all’attrice. Da ciò l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.