{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-11_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11453&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8901610d5e23f5631a295e07feaf9139"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:11", "Checksum": "3bfcd02c85d41ec5d05412b39efc4f55", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNemmeno dalle deposizioni in atti è possibile dedurre alcunché di conclusivo circa la notifica dei difetti: l’avv. __________, già amministratore unico della convenuta (e verosimilmente estensore della lettera alla quale fa accenno l’attrice nel proprio scritto doc. D), si esprime in forma dubitativa (“Penso che i difetti vennero notificati tempestivamente”), e nessuno degli altri testi sentiti si è espresso sul tema.\nSe ne deve concludere per l’inesistenza, almeno a livello processuale, di una tempestiva notifica dei difetti.\nNon potendo tale lacuna essere sanata dal solo fatto che l’attrice ha accettato di partecipare ad un sopralluogo per discutere dei difetti in questione (ICCTF 6 giugno 1994 in re A. snc/ A. SA, M. SA, R. SA, consid. 3), ne deve conseguire già solo per questo motivo la reiezione di ogni pretesa compensatoria della convenuta, il che comporta necessariamente l’integrale accoglimento della pretesa attorea, di per sé incontestata.\n5. Al medesimo risultato si giungerebbe comunque per l’inconsistenza delle pretese avanzate dalla convenuta.\n5.1 La pretesa di fr. 15’000.-- per perdita di guadagno è rimasta allo stadio di puro parlato, non potendosi conferire forza probatoria alcuna alla dichiarazione scritta di __________ (doc. 10; cfr. Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 20), e non essendo nemmeno possibile ammettere a priori che l’asserita diminuzione del numero degli abbonati sia necessariamente riconducibile ai pretesi difetti dei bagni turchi.\n5.2 Del pari infondata è la pretesa di fr. 932.-- in relazione alla fattura 10 marzo 1988 di __________ (doc. 8).\nA parte il fatto che per un preteso danno sistemato in tale data è addirittura evidente la tardività delle lamentele della convenuta, dal documento in questione non si evince in alcun modo in cosa consisterebbe il preteso difetto, non trovando alcun riscontro l’importo di fr. 932.-- e non avendo del resto la convenuta fornito spiegazione veruna sul tema.\n5.3 E’ da respingere infine anche la pretesa di fr. 70’580.-- attestata dall’offerta del 23 giugno 1989 della __________ (doc. 9) relativa all’integrale sostituzione dell’opera fornita dall’attrice.\nUna simile pretesa sarebbe per principio concepibile se l’opera dell’attrice fosse così gravemente difettosa da dover essere ricusata ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO, ma da un lato la stessa convenuta, che si è sempre espressa impropriamente in termini di “risarcimento danni”, non ha mai dichiarato di voler ricusare l’opera dell’attrice, se non, tardivamente, con l’appello (pag. 9), mentre d’altro lato non è comunque emersa l’esistenza di vizi dell’opera tali da giustificare la sua ricusa (in senso contrario: risposta peritale n. 5).\n6. Nessuna modifica a questa situazione può derivare dal fatto che la convenuta per fondare la propria richiesta di risarcimento del danno ha invocato in alternativa all’art. 368 CO la norma generale dell’art. 97 CO, essendo tale richiamo alternativo considerato inammissibile dalla giurisprudenza (DTF 117 II 553).\nNe consegue la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto.\n7. L’attrice si aggrava adesivamente contro la determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili della riconvenzionale.\n7.1 Ci si potrebbe preliminarmente chiedere se esista per l’attrice un interesse degno di protezione nel chiedere la riduzione di una tassa di giustizia posta a carico della controparte, questione da risolvere positivamente, non potendosi escludere a priori in conseguenza dell’appello della convenuta una riforma del giudizio tale da mettere detta tassa del tutto o in parte a carico dell’attrice.\nCiò premesso, la censura risulta fornita di buon diritto, visto che alla luce degli art. 17 e 20 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia per l’azione riconvenzionale del valore di fr. 61’000.-- avrebbe dovuto situarsi tra fr. 800.-- e fr. 2’666.--, giustificandosi comunque una maggior vicinanza all’importo minimo piuttosto che a quello massimo.\nNulla osta perciò all’accoglimento della richiesta dell’attrice di ridurre a fr. 1’800.-- l’importo della tassa di giustizia.\n7.2 Risulta fondata anche la censura riguardante la determinazione delle ripetibili, ingiustificatamente inferiore al minimo stabilito dalla TOA e da rettificare perciò in fr. 4’880.-- in applicazione del tasso medio dell’8% al valore di causa di fr. 61’000.-- (art. 9 TOA).\nNe consegue l’accoglimento dell’appello adesivo, per il quale, stante l’assenza di opposizione da parte della convenuta ed essendo il vizio della sentenza impugnata non ascrivibile al suo comportamento, si giustifica di prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e di caricare le ripetibili allo Stato.\nPer i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG\ndichiara e pronuncia\nI. L’appello 24 novembre 1994 di __________ è respinto.\nII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1’750.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 1’800.--\ngià anticipati dall’appellante, restano a suo carico.\nLa convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’400.-- per ripetibili di appello.\nIII. L’appello adesivo 30 dicembre 1994 di __________ è accolto.\nDi conseguenza il dispositivo n. 5 della sentenza 3 novembre 1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:\n5. La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 1’800.-- e le spese, comprese quelle peritali, sono a carico della convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 4’880.-- di ripetibili.\nIV. Non si prelevano tasse o spese per l’appello adesivo.\nLo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’attrice fr. 250.-- per ripetibili dell’appello adesivo.\nV. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente il segretario"}