{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_12-1994-11_1995-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=11453&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8901610d5e23f5631a295e07feaf9139"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["12.1994.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:59:11", "Checksum": "3bfcd02c85d41ec5d05412b39efc4f55", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.03.1995 12.1994.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente\n|\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 40/1989 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 21 aprile 1989 da\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dallo studio legale __________ |\ncon cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25’000.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;\nDomanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 61’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;\nIl Pretore con sentenza 3 novembre 1994 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;\nAppellante la convenuta, che con atto di appello del 24 novembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;\nMentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 30 dicembre 1994 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, tendente ad ottenere l’aumento a fr. 4’800.-- delle ripetibili e la riduzione a fr. 1’800.-- della tassa di giustizia della riconvenzionale.\nLetti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,\nposti a giudizio i seguenti punti di questione\n1. - se deve essere accolto l’appello\n2. - se deve essere accolto l’appello adesivo\n3. - tassa di giustizia e ripetibili\nRitenuto\nin fatto\nA. Nel corso del 1987 l’attrice su richiesta della convenuta ha posato due bagni turchi nel centro fitness della residenza __________.\nAvendo incassato solo fr. 27’000.-- dei fr. 52’000.-- preventivati, con la petizione che ci occupa l’attrice postula la condanna della convenuta al pagamento del saldo di fr. 25’000.-- oltre interessi.\nB. Nel proprio allegato di risposta la convenuta si è opposta alla petizione.\nIn conseguenza delle inadempienze dell’attrice, che avrebbe fatto eseguire i lavori preparatori alla posa in base a disegni sbagliati e che avrebbe posato malamente i bagni turchi in questione, la convenuta avrebbe subito un pregiudizio complessivo di fr. 86’000.--.\nDopo deduzione del credito dell’attrice, questa sarebbe ancora debitrice di fr. 61’000.-- oltre interessi, importo richiesto in via riconvenzionale.\nC. L’attrice ha chiesto la reiezione della riconvenzionale, contestando sia il preteso danno che la propria inadempienza contrattuale.\nLe parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.\nD. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha constatato l’esistenza di difetti riconducibili alla messa in opera dei bagni turchi in questione.\nEssendo tuttavia la costruzione dello zoccolo e del canale di ventilazione, e gli allacciamenti all’acqua e alla corrente elettrica di competenza della committente, si tratterebbe di difetti causati dalla convenuta stessa, così che essi non potrebbero essere opposti all’attrice.\nDa ciò l’accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.\nE. Con tempestivo gravame datato 24 novembre 1994 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.\nIl Pretore avrebbe omesso di considerare che lo zoccolo sarebbe stato costruito dalla convenuta seguendo alla lettera i disegni e i piani forniti dall’attrice.\nInoltre, l’attrice avrebbe dovuto avvedersi dell’errata o difettosa esecuzione dei lavori preparatori e rifiutare di conseguenza la posa dei bagni turchi.\nAll’attrice, richiamate le norme SIA, gli art. 97, 365 e 368 CO, dovrebbero perciò essere addossati i costi del rifacimento dell’opera, nonché la perdita di guadagno, ritenuto che la convenuta avrebbe in concreto ricusato l’opera fornita dall’attrice.\nF. Nelle osservazioni del 30 dicembre 1994 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.\nNel medesimo allegato essa si è inoltre aggravata adesivamente contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ridurre a fr. 1’800.-- la tassa di giustizia e di aumentare a fr. 4’880.-- le ripetibili della riconvenzionale.\nG. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo dell’attrice.\nConsiderato\nin diritto\n1. La convenuta, per la prima volta in sede di conclusioni ed ora in questa sede, invoca l’applicazione di determinati articoli della norma SIA 118.\nIl richiamo è manifestamente privo di fondamento.\nLe norme SIA, infatti, divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze. L’applicabilità può tuttavia essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (DTF 107 II 178; II CCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, Zurigo, 1985, n. 219, 222, 238, 240).\nNondimeno, se nessuna delle parti ha fatto valere l’accordo di applicabilità delle norme SIA, né ha obiettato l’inapplicabilità del CO, si deve dedurre che le parti hanno concordemente rinunciato ad avvalersi di tale diritto (II CCA 5 dicembre 1994 in re S./R., 7 gennaio 1992 in re Z./E.)."}